Art. 13.
(Istituzione del registro delle unioni civili).

      1. Dopo l'articolo 455-quinquies del codice civile, introdotto dall'articolo 12 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 455-sexies. - (Istituzione del registro delle unioni civili). - Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro delle unioni civili.
      Il sindaco, o un suo delegato, provvede alle registrazioni, alle annotazioni e alle variazioni delle unioni nel registro di cui al primo comma ai sensi del presente titolo».